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Assicurazioni auto: dopo l’abolizione del “tacito rinnovo”

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Per quanto riguarda la copertura assicurativa per il periodo di tolleranza(di 15 giorni successivi alla scadenza del contratto) le compagnie erano state chiamate in causa per decidere se garantire o meno la copertura assicurativa in quel periodo. Si è creato una sistema vulnerabile, poichè mentre l’automobilista poteva circolare ed essere comunque assicurato nei quindici giorni immediatamente successivi alla scadenza della polizza, dall’altro, la polizia stradale poteva punire con sanzioni.

Attraverso l’emanazione di una circolare ad hoc, il Ministero dell’Interno ha fatto chiarezza su questo punto. Vediamo come; La circolare del 14 febbraio 2013, specifica che “per un periodo limitato di quindici giorni dalla scadenza, l’assicurato, in attesa di sottoscrivere un altro contratto in tempo utile, durante tale periodo può continuare a esibire il certificato e il contrassegno scaduti”.

A questo punto gli articoli 180 e 181 del C.d.s che prevedevano la sanzionabilità per chi circolava con il certificato e il contrassegno assicurativo scaduti, vengono messi i discussione atteso che, la garanzia assicurativa in vigore col precedente contratto viene estesa in ogni caso non oltre il quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza dello stesso.


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